LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in grado  di
 appello  contro  la  decisione  della commissione tributaria di primo
 grado di Isernia n. 232 del 9 giugno 1988 promosso  dall'ufficio  Iva
 di  Isernia  c/Fiore Maria Luisa nata l'8 febbraio 1958, accertamenti
 Iva anno 1982 e 1983;
    Visto il ricorso in appello proposto da Fiore Maria Luisa  avverso
 la sentenza emessa in data 9 giugno 1988 dalla commissione tributaria
 di primo grado di Isernia;
    Vista  l'eccezione di illegittimita' costituzionale della norma di
 cui al secondo comma, art. 40, del d.P.R. n. 633/1972  per  contrasto
 con il principio di ragionevolezza e con l'art. 3 della Costituzione,
 eccezione proposta dall'appellante;
    Ritenuto  che  la  norma  denunciata  deve  essere  applicata  nel
 presente procedimento poiche'  dalla  stessa  dipende  l'accertamento
 della   sussistenza   o   meno   della   violazione  dell'obbligo  di
 dichiarazione e della  indebita  detrazione  d'imposta  per  acquisti
 effettuati;
      che  conseguentemente  la  eccezione  proposta e' da considerare
 rilevante;
    Ritenuto altresi' che la predetta eccezione e' non  manifestamente
 infondata  poiche' fa dipendere da fattori estranei alla volonta' del
 contribuente (il caso o la solerzia dell'ufficio) la tempestivita'  e
 conseguentemente   la   validita'   di   dichiarazioni  o  versamenti
 effettuati ad ufficio Iva diverso da quello competente, generando  in
 tal modo evidenti sperequazioni tra contribuenti che si trovino nella
 stessa   posizione   giuridica   per  aver  effettuato  versamenti  o
 dichiarazioni ad Ufficio incompetente;
      che la norma denunciata, in quanto  fa  discendere  dal  caso  o
 comunque  dall'operato di terzi estranei, effetti determinanti per il
 contribuente,  appare  altresi'  contrastare  con  il  principio   di
 ragionevolezza della legge;