LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in grado di appello contro la decisione della commissione tributaria di primo grado di Isernia n. 232 del 9 giugno 1988 promosso dall'ufficio Iva di Isernia c/Fiore Maria Luisa nata l'8 febbraio 1958, accertamenti Iva anno 1982 e 1983; Visto il ricorso in appello proposto da Fiore Maria Luisa avverso la sentenza emessa in data 9 giugno 1988 dalla commissione tributaria di primo grado di Isernia; Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale della norma di cui al secondo comma, art. 40, del d.P.R. n. 633/1972 per contrasto con il principio di ragionevolezza e con l'art. 3 della Costituzione, eccezione proposta dall'appellante; Ritenuto che la norma denunciata deve essere applicata nel presente procedimento poiche' dalla stessa dipende l'accertamento della sussistenza o meno della violazione dell'obbligo di dichiarazione e della indebita detrazione d'imposta per acquisti effettuati; che conseguentemente la eccezione proposta e' da considerare rilevante; Ritenuto altresi' che la predetta eccezione e' non manifestamente infondata poiche' fa dipendere da fattori estranei alla volonta' del contribuente (il caso o la solerzia dell'ufficio) la tempestivita' e conseguentemente la validita' di dichiarazioni o versamenti effettuati ad ufficio Iva diverso da quello competente, generando in tal modo evidenti sperequazioni tra contribuenti che si trovino nella stessa posizione giuridica per aver effettuato versamenti o dichiarazioni ad Ufficio incompetente; che la norma denunciata, in quanto fa discendere dal caso o comunque dall'operato di terzi estranei, effetti determinanti per il contribuente, appare altresi' contrastare con il principio di ragionevolezza della legge;